Investigatore privato, costi tariffe e prezzi - IDFOX SRL

I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 900 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo oltre iva. la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 50.00 a € 120.00, oltre iva e viene stabilita nel contratto.

IDFOX srl

IDFOX Investigazioni è un'agenzia di investigazioni private che dal 1991 si occupa di indagini aziendali, private, informatiche, finanziarie e commerciali Sia in Italia che all'estero; operativa in oltre 170 paesi nel mondo e con circa 400 corrispondenti online. 

Cosa può fare un investigatore privato? 


Cosa può fare un investigatore privato?

Il DM 269/2010 all'art. 5 definisce 7 macroaree di intervento dell'investigatore privato suddividendole in ambiti di attività d'indagine:


Attività di indagine in ambito privato

Volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede di giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti famigliari, matrimoniali, patrimoniali, ricerca di persone scomparse;

Attività di indagine in ambito aziendale

Volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

Attività di indagine in ambito commerciale

 Volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

Attività di indagine in ambito assicurativo

In materia di dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali

Caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. In questa attività rientrano i titolari di licenza e datori di lavoro degli Addetti ai Servizi di Controllo, operatori della sicurezza che si occupano dell'incolumità dei partecipanti ad eventi di pubblico intrattenimento;

Attività d' indagine difensiva

Volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale;

Attività di Informazioni Commerciali.

Riguardano l'attività di raccolta, analisi e elaborazione di dati economici, finanziari e patrimoniali, rispettando le normative sulla privacy. 

Chi siamo

L'agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.

La direttrice ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l'Università Bocconi.


L'agenzia IDFOX è stata fondata da Max Maiellaro.

Il fondatore vanta oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero; E' stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, e presso vari gruppi operanti in svariati settori, e ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia.

30+

Anni di Esperienza 

400+

Collaboratori in tutto il Mondo

99%

Casi risolti con successo!

Quanto costa un investigatore privato?

Quanto costa un investigatore privato è la domanda più frequentemente posta da chi non ha mai avuto la necessità di rivolgersi a un investigatore privato.

Cercheremo di risponderti, ma prima è necessario fare alcune premesse.

Grazie ai film e alla letteratura dei telefilm americani , quella dell'investigatore privato è diventata una figura intrigante e controversa che molti credono di poter svolgere in quanto sono convinti di possedere doti innate di intuito e colpo d'occhio. Purtroppo non e' cosi:

Il lavoro dell'investigatore privato è molto più complesso di quanto si possa percepire e richiede, quasi nella totalità dei casi, moltissima preparazione.

Quasi sempre, infatti, per poter arrivare preparati a un caso, e dunque per poterlo risolvere in tempi brevi, ci si prepara ore, se non giorni prima con sopralluoghi, ricerche e qualsiasi altra attività necessaria al raggiungimento dell'obiettivo nell'ideale ottimizzazione di tempi e costi.

Ogni incarico che investigatore privato deve svolgere è assolutamente differente dall'altro. Non possono esistere procedure o tempistiche predefinite, non esistono prassi da seguire, in quanto ogni piccolo dettaglio può influenzare il corso dell'indagine.

In linea generale la tariffa oraria a applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 50,00 per agente, oltre iva ed eventuali spese. I costi vengono stabiliti nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiesti.

In quanto ai costi orari e giornalieri degli investigatori privati AUTORIZZATI, a livello di tariffe, per un servizio efficiente non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 900 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo.

All'interno del decreto ministeriale 269/2010, art.5, che stabilisce la classificazione delle attività di un'agenzia investigativa, in tutti gli ambiti previsti, si riconosce l'operato dell'investigatore come strumento di supporto alla tutela di un diritto, eventualmente anche in sede giudiziale, purché questo sia legittimato al servizio ovvero in possesso di regolare licenza.

Inoltre, un investigatore professionale, garantisce un ulteriore controllo, anche nei riguardi dei suoi collaboratori, affinché sia garantito un operato etico e tutelata la totale riservatezza del committente.

DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNI SERVIZI SVOLTI DALL'AGENZIA INVESTIGATIVA IDFOX INVESTIGAZIONI – Since 1991. 


  • Investigazioni Private
  • Infedeltà coniugale
  • Separazione e Divorzio
  • Affidamento figli minori
  • Recupero crediti
  • Eredità contesa
  • Tutela persone e beni
  • Sicurezza informatica
  • Indagini informatiche e forensi
  • Investigazioni bancarie
  • Investigazioni Aziendali
  • Permessi ex legge 104/92
  • Furti ed appropriazioni indebite
  • Recupero crediti
  • Sicurezza informatica
  • Concorrenza sleale
  • Patto di non concorrenza
  • Investigazioni difensive penali
  • Due Diligence
  • Investigazioni Commerciali

Contattaci

IDFOX srl

via luigi razza 4, Milano MI Italy

+39 02-344-223

max@idfox.it

idfox.it

BLOG - ARTICOLI E SENTENZE

Investigatore privato (ordinamento italiano) 


Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l'attività di investigatore.

Indice

* 1 Storia

* 2 Descrizione

o 2.1 Disciplina normativa

o 2.2 Le attività

* 3 Figure

o 3.1 Investigatore titolare

o 3.2 Investigatore dipendente

o 3.3 Informatore commerciale titolare

o 3.4 Informatore commerciale dipendente

* 4 Requisiti

o 4.1 Licenza

o 4.2 Progetto tecnico organizzativo

o 4.3 Obbligo di deposito cauzionale

o 4.4 Tariffario

* 5 Adempimenti obbligatori previsti

o 5.1 Registro delle operazioni

o 5.2 Tesserino identificativo


Storia Investigatore Privato

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l'emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell'Interno, prevedendo altresì con tale atto l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell'art. 257 bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 327 bis del medesimo codice".

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l'art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:

«Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione [...] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.[2]»

Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti.

Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.


Descrizione

Disciplina normativa

La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (trattata al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate") e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260, nonché dal il decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:

* investigatore privato titolare d'istituto;

* informatore commerciale titolare d'istituto;

* investigatore autorizzato dipendente;

* informatore autorizzato dipendente.


Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:

* la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);

* la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell'interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.


Le attività

L'art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. "buttafuori").

Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.

Secondo il predetto D.M. 269/2010 si distinguono diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.


Figure

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).


Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.


Informatore commerciale titolare

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno 3 anni negli ultimi 5.


Informatore commerciale dipendente

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.


Requisiti

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[4] Bisogna poi avere determinate competenze di cui all'art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all'allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Riguardo alla figura dell'investigatore autorizzato, ai sensi dell'art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e dell'art. 327-bis del codice di procedura bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell'art. 257-bis dell'R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - secondo cui nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. - l'autorizzazione in parola (indicata all'art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d'investigazione privata in ambito civile".

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell'allegato G del D.M. 269/2010.


Licenza

Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto). L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all'allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[5]


Progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.


Obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di 5000,00 €.


Tariffario

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio - in modo visibile - una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[6]


Adempimenti obbligatori previsti

Registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il "registro di polizia" (formalmente "giornale degli affari"), all'interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[7] Esso deve essere conservato per 5 anni.

Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[8]

* la data e la specie dell'affare o dell'operazione;

* l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.


Tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l'attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell'Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'Interno.[9] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilto le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del succitato decreto ministeriale.[10]


Note

1. ^ (PDF)Testo dell'art. 222 del codice di procedura penale italiano

2. ^ Art 222 comma 1 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271

3. ^ Circoalre ministeriale n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011 (Vademecum operativo concernente Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269)

* Testo del decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269 sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, su interno.gov.it. URL consultato il 27 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2013).

* Circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 (PDF), su img.poliziadistato.it. URL consultato il 29 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 20 maggio 2014).

* Vademecum operativo concernente le disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1º dicembre 2010 n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata (PDF), su img.poliziadistato.it. URL consultato il 30 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 29 giugno 2014).

Contattaci

IDFOX srl

via luigi razza 4, Milano MI Italy

+39 02-344-223

max@idfox.it

idfox.it